BCC Banca Centro
Tosti srl
Comune di Siena

tutto sul Palio di Siena e gli altri palii italiani


Pietro Tonnicodi Fotografo
Fit Fighters

Comunicato della Selva in merito alla conferma della deplorazione


Comunicato della Selva in merito alla conferma della deplorazione
16/02/2020

"E' mancato il rispetto per il Regolamento del Palio".

In formato integrale ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Contrada della Selva che si è espressa in merito alla deplorazione con cui la Contrada di Vallepiatta è stata sanzionata.

"In data 13 febbraio 2020, la Giunta comunale ha accolto la proposta di sanzione formulata fuori tempo massimo dal Signor Sindaco a seguito del Palio del 16 agosto 2019. La nostra Contrada è stata pertanto punita con una deplorazione.
Concluso l’iter disciplinare, diamo seguito a quanto deciso dall’Assemblea generale del 3 dicembre 2019, rendendo nota la memoria difensiva che la Contrada della Selva ha presentato alla Giunta. Chi avrà la pazienza di leggerla potrà farsi un’opinione sulla validità delle nostre argomentazioni.
Resta intesa la gravità del gesto compiuto da un Selvaiolo durante la Carriera; ma il Regolamento del Palio è fatto per essere rispettato anche, se non soprattutto, da chi organizza la Festa e ne amministra la giustizia. Stavolta, a parere della Contrada della Selva, questo rispetto è mancato.

 

Alla Giunta del Comune di Siena
Palazzo Pubblico - Il Campo n. 1

1. Premessa: la certezza delle regole della giustizia paliesca
Con ordinanza n. 121 del 2019 (prot. 85912), l’Assessore delegato, presa visione della relazione degli Ispettori della Pista e considerato che il fatto (lancio di una bottiglia di plastica) non era nella relazione attribuito al contradaiolo della Contrada della Selva Maurizio Forzoni, ha ritenuto che non fosse possibile, a norma del vigente Regolamento per il Palio (di seguito: Regolamento), deliberare direttamente una proposta sanzionatoria, demandando la questione all’Amministrazione comunale, ossia alla Giunta comunale. Ciò in quanto l’art. 92 del Regolamento prevede che “La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie” e che, come precisato dallo stesso Assessore delegato, “non rientra nelle competenze dello stesso svolgere autonome considerazioni, al fine di arricchire la documentazione ufficiale in suo possesso”. In altri termini, l’Assessore delegato, ossia l’unico soggetto cui il Regolamento intesta il potere di proporre sanzioni, ha ritenuto che la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria non fosse idonea a sostenere una proposta di sanzione, di alcun genere. A questo punto, l’Assessore delegato avrebbe dovuto, logicamente, archiviare il procedimento; in ossequio al Regolamento, infatti, delle due l’una: o l’Assessore delegato propone una sanzione o archivia, tertium non datur. L’Assessore, invece, demanda la questione alla Giunta comunale: è soltanto la prima delle anomalie che affliggono il procedimento al punto da rendere, già qui, ogni successiva decisione irrimediabilmente viziata e illegittima. Infatti, con ordinanza n. 123 del 2019 (prot. 90996), notificata alla Contrada della Selva soltanto in data 29 novembre 2019, il Sindaco ha ritenuto, diversamente dall’Assessore delegato, che i “richiami ai documenti del passato, così come illustrati nell’atto dell’AD (Assessore delegato, ndr) ed in quello odierno della GC (Giunta comunale, ndr), permettono al Sindaco in via del tutto eccezionale e che non passi come esempio nel futuro, di assumere in questo caso le vesti dell’AD, così come contemplato dall’art. 92” e quindi di proporre, nei confronti della Contrada della Selva, la sanzione della deplorazione. Ciò in palese violazione dell’ordine legale delle competenze stabilito, appunto, dall’art. 92 e, peraltro, oltre il termine del 30 novembre (chiusura dell’anno contradaiolo) fissato dall’art. 98 del Regolamento come termine insuperabile della giustizia paliesca (“si ritiene inoltre che il termine del 30 novembre possa essere superato…”, si legge nella citata ordinanza).
Ma non finisce qui. Se non fosse abbastanza, in data 5 dicembre 2019, quindi ben oltre il 30 novembre e trascorsa ormai la metà dei dieci giorni concessi alla Contrada della Selva per le proprie difese, viene pubblicata, all’Albo pretorio del Comune di Siena, una delibera della Giunta comunale, datata 29 novembre 2019 e richiamata dal Sindaco nella propria proposta di sanzione, ma fino al 5 dicembre rimasta avvolta nel segreto, nonostante il tentativo di accesso esperito dal sottoscritto Priore in data 2 dicembre 2019. Con questa delibera, la Giunta comunale decide “di rimettere al Signor Sindaco i provvedimenti che riterrà€ opportuno (sic) di cui in oggetto”, tentando di ratificarne l’operato. Un rimedio peggiore del male che, peraltro, riesce anche a porre in dubbio la terzietà della Giunta chiamata a pronunciarsi sulla deplorazione, mostratasi accondiscendente rispetto ad una palese violazione del Regolamento. Si tratta, infatti, di una clamorosa violazione di tutti i principii che presiedono la potestà sanzionatoria pubblica: l’organo chiamato ad applicare la sanzione deve essere, e anche apparire, terzo ed imparziale; terzietà ed imparzialità che di certo non sono assicurati se la Giunta comunale non soltanto – come avvenuto – si presta a ratificare palesi violazioni del Regolamento (l’Assessore delegato propone o archivia, tertium non datur; il Sindaco non può proprio proporre alcunché), ma addirittura si affatica ad introdurre presunti elementi a favore dell’accusa, evocando un nuovo – e davvero assai poco pertinente – precedente (delibera Giunta comunale n. 182 del 21 febbraio 1978 e relativa ordinanza del Sindaco del 4 marzo 1978: basti, per ora, dire che questi provvedimenti si riferiscono ad una sanzione inflitta nei confronti di un fantino e non di una Contrada), mai citato prima né dall’Assessore delegato né dal Sindaco.
Così facendo, il Regolamento del Palio e la giustizia paliesca sembrano ridotti a farsa, a meno che la Giunta non decida – come si chiede – di archiviare il procedimento, valutando il devastante impatto della propria decisione sulla certezza e sulla serietà della giustizia paliesca.
La successione dei provvedimenti adottati dall’Assessore delegato e, quindi, dal Sindaco e dalla Giunta evidenzia modalità procedurali del tutto eccentriche ed esorbitanti rispetto al procedimento delineato dal Regolamento. La stessa ordinanza n. 123 del 2019 riconosce, del resto, senza mezzi termini, l’assoluta eccezionalità e irripetibilità della procedura seguita (“in via del tutto eccezionale e che non passi come esempio nel futuro”): siamo quindi di fronte ad un singolare e irripetibile precedente; un unicum privo, peraltro, di ogni motivazione, poiché dalla citata ordinanza del Sindaco non emergono, in alcun modo, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificherebbero un simile, macroscopico, scostamento dalla procedura contemplata dal Regolamento. Anche i – pochi, risalenti e, comunque, non pertinenti – precedenti richiamati dal Comune sono tali non dal punto di vista del contenuto, ma nella misura in cui si riferiscono a situazioni eccezionali nelle quali il Sindaco ha esercitato poteri esorbitanti dai limiti segnati dal Regolamento (peraltro tutti quanti confermati dal nuovo Regolamento in vigore dal 1° dicembre 2019). Ma, come non si vuole elevare a precedente l’ordinanza n. 123/2019 (“che non passi come esempio nel futuro”), non si dovrebbero neppure richiamare come precedenti decisioni assai risalenti nel tempo, adottate in un diverso contesto e con un differente quadro normativo (il Regolamento, nel 1981 e nel 1986, differiva notevolmente da quello oggi in vigore), ovvero – peggio ancora – riferite a fantini (e non a Contrade, come il “precedente” del 16 agosto 1977 evocato dalla Giunta), e comunque esorbitanti ed eccentriche. Si tratta, insomma, di decisioni adottate in contrasto con quel Regolamento che l’Amministrazione comunale dovrebbe non soltanto rispettare e garantire, ma, financo, proteggere. A meno di non ritenere che la proposta del Sindaco, in veste di Assessore delegato, costituisca la “massima eccezione possibile”, “l’eccezione alle eccezioni”; il che, però, a ben vedere, non fa che confermare la totale estraneità dell’ordinanza sindacale da ultimo adottata rispetto alla lettera ed alla ratio del Regolamento, ancor più delle decisioni del passato.
Alla luce di ciò, la Giunta comunale, chiamata a pronunciarsi sull’anomala proposta del Sindaco, non potrà far altro che archiviare il procedimento per improcedibilità; in caso contrario la medesima Giunta adotterà un provvedimento, inevitabilmente, illegittimo; e ciò nonostante il tentativo di ratificare l’operato del Sindaco con la citata delibera della Giunta comunale del 29 novembre 2019 (provvedimento richiamato nell’ordinanza del Sindaco, rimasto inaccessibile per la Contrada della Selva e pubblicato soltanto in data 5 dicembre, con grave lesione del diritto di difesa): un rimedio peggiore del male che non fa altro che rendere ancor più manifeste le clamorose anomalie di questo procedimento, minando la terzietà e l’imparzialità dell’organo decisore. Un tentativo di sanare l’insanabile, ossia le molteplici gravi illegittimità (carenza di potere, violazione di termine perentorio, difetto d’istruttoria e contraddittorietà endoprocedimentale, disparità di trattamento) che inficiano tutto il procedimento. Ma, soprattutto, una simile strategia difensiva (che passa da una ratifica avvolta nel segreto fino addirittura al 5 dicembre) non può che destare vivo stupore e rammarico. Perché significa – ci sia consentito – non aver compreso che, oggi – come ogni volta che si amministra la giustizia paliesca –, in gioco c’è molto di più della singola sanzione, cioè della deplorazione alla Contrada della Selva (che ancora festeggia la vittoria nella Carriera del 16 agosto): si tratta della certezza delle regole e del rapporto di fiducia e leale collaborazione tra Amministrazione e Contrade, autentico fondamento della giustizia paliesca e di tutto l’ordine del Palio.
Oltre a sanzionare ingiustamente ed irritualmente la Contrada della Selva, il rischio che oggi si corre – e che, a dire il vero, più preoccupa – è di rendere incerta (quasi volubile) tutta la giustizia paliesca: d’eccezione in eccezione (perché vi sarà sempre un’eccezione “più eccezionale” della precedente), potrebbe, alla fine, arrivarsi ad una giustizia paliesca “ad contradam”, fatta attraverso procedure create caso per caso, in grado di compromettere la prevedibilità della sanzione, la certezza del diritto e, in ultimo, la serietà e l’effettività della giustizia paliesca.
Sia ben chiaro: il fatto contestato (lancio in pista della bottiglia) sussiste e a commetterlo è stato un contradaiolo della Contrada della Selva: un contradaiolo semplice, né dirigente né monturato della Contrada, che si trovava nel palco di Palazzo Berlinghieri riservato ai Consiglieri comunali. La Contrada della Selva non intende trincerarsi dietro formalismi; con altrettanta convinzione, però, la Contrada della Selva ritiene che la certezza del diritto e la fiducia tra Amministrazione comunale e Contrade costituiscano principii fondanti la giustizia paliesca e l’intero ordine del Palio. Principii e valori che non possono essere violati proprio nell’ultima decisione adottata nel vigore di questo Regolamento (come noto, dal 1° dicembre è entrato in vigore il nuovo): comunque, un precedente che in futuro qualcuno potrà utilizzare per assumere decisioni magari ancora più abnormi ed esorbitanti. E, ci sia consentito, appare quasi paradossale che una simile situazione si verifichi nel passaggio dal vecchio al nuovo Regolamento, dove s’invoca la forza del precedente come “indirizzo sanzionatorio di riferimento nell’esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati” (cfr. art. 99-bis del nuovo Regolamento).

2. Sulla violazione del termine del 30 novembre (chiusura dell’anno contradaiolo) - violazione dell’art. 98 del Regolamento per il Palio
Come detto, l’ordinanza del Sindaco contenente la proposta di sanzione è stata notificata alla Contrada della Selva soltanto in data 29 novembre, a ridosso quindi della chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre), ai sensi dell’art. 98 del Regolamento termine insuperabile – e mai superato negli ultimi vent’anni (con l’eccezione dei Palii straordinari), dal 1999, da quando cioè è in vigore il Regolamento – per l’irrogazione di sanzioni nei confronti delle Contrade. L’eventuale deplorazione – o altra sanzione – irrogata nei confronti della Contrada della Selva sarebbe pertanto, in ogni caso, viziata per carenza di potere e, quindi, illegittima. E infatti, il menzionato art. 98 del Regolamento stabilisce, senza margine d’interpretazione alcuna, che “le delibere della Giunta debbono essere adottate entro la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno)”. L’evidente, manifesta ed univoca ratio della norma è di pretendere, nell’ottica della certezza dell’ordine paliesco, che i provvedimenti sanzionatori vengano adottati entro e non oltre la chiusura dell’anno contradaiolo di competenza. Per esigenze di certezza dell’ordine del Palio e di tutela delle Contrade, l’esercizio del potere sanzionatorio è dunque sottoposto ad un termine perentorio, tale cioè da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento: dopo il 30 novembre di ciascun anno, il potere sanzionatorio si esaurisce e non può, dunque, più essere legittimamente esercitato.
Né si dica che lo sforamento del termine – perentorio – del 30 novembre si giustificherebbe per la “possibilità di difesa da parte della Contrada a cui è stata fatta la proposta di sanzione” (così l’ordinanza sindacale). Tale sforamento è, infatti, diretta conseguenza di una inedita successione di atti comunali, assunti in palese violazione del Regolamento: una proposta di sanzione del Sindaco che fa le veci del competente Assessore delegato – il quale, poco prima, ha ritenuto di non adottare alcuna proposta perché dalla relazione degli Ispettori della Pista non emerge l'addebitabilità alla Contrada della Selva del fatto contestato –, sovvertendo così, d’un tratto, l’ordine legale delle competenze. In prossimità dello spirare dell’anno contradaiolo, si è, dunque, impropriamente avviata una procedura destinata, per forza di cose, a concludersi oltre il termine perentorio previsto dal Regolamento (il 30 novembre, appunto).
Peraltro, i diritti di difesa della Contrada della Selva appaiono, già oggi, violati. Non è stato infatti possibile, nonostante il tentativo esperito presso gli uffici comunali dal sottoscritto Priore in data 2 dicembre 2019, ottenere copia della delibera della Giunta comunale del 29 novembre 2019, come previsto dall’art. 98 del Regolamento, anche sotto questo profilo violato. Tale delibera, richiamata dall’ordinanza sindacale, costituisce atto presupposto della proposta di sanzione; di più, è l’atto con cui si pretende di sanare l’insanabile, eppure è stata resa pubblica soltanto in data 5 dicembre. Negando l’accesso all’intero fascicolo istruttorio (comportamento tanto più grave in considerazione dell’ingiustificabile ritardo maturato dal Comune, dal quale sarebbe stato lecito almeno attendersi un fascicolo completo, quanto meno al 2 dicembre) si è, di fatto, cercato di ostacolare la possibilità della Contrada della Selva di spiegare con pienezza le proprie difese (come se non bastassero le già copiose violazioni commesse), ledendo i principii della parità delle armi e del contraddittorio: per la prima volta, nell’atto di Giunta del 29 novembre, compare peraltro un precedente (il già citato Giunta comunale n. 182/1978 e successiva ordinanza del Sindaco) mai richiamato prima, né dall’Assessore delegato né dal Sindaco.
Ancora una volta si deve, purtroppo, osservare, in una prospettiva che va oltre il caso di specie, come simili strategie difensive, attuate nei confronti di una Contrada, finiscano col mettere a rischio il principio di fiducia e leale collaborazione tra Amministrazione comunale e Contrade tutte.

3. Sull’incompetenza e sulla contraddittorietà endoprocedimentale - violazione dell’art. 92 del Regolamento per il Palio
L’ordinanza del Sindaco che, sostituendosi all’Assessore delegato (il quale già avrebbe dovuto archiviare il procedimento, in quanto non in grado di formulare la proposta di sanzione), ha proposto alla Giunta comunale di adottare la sanzione della deplorazione nei confronti della Contrada della Selva è in palese violazione dell’art. 92 del Regolamento e del chiaro ordine legale delle competenze definito dallo stesso Regolamento: “L’Assessore delegato, sulla scorta della relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare alle medesime”. Il Sindaco non dispone, quindi, di poteri di proposta: pertanto, la sua proposta di sanzione alla Giunta è illegittima per incompetenza. Perciò la Giunta comunale, con l’atto del 29 novembre 2019, ha cercato di ratificarne in qualche modo l’operato: un rimedio peggiore del male che pone in dubbio la terzietà dell’organo chiamato a decidere sulla proposta di sanzione, organo che deve essere e deve apparire imparziale. Così facendo, peraltro, non si sono di certo sanate le molteplici gravi illegittimità che inficiano il procedimento. In ogni caso, una simile “studiata” strategia difensiva (ratifica - negato accesso - lesione dei diritti di difesa) desta vivo stupore e rammarico. Perché significa non aver compreso che, oggi – come ogni volta che si amministra la giustizia paliesca –, in gioco c’è molto di più della deplorazione alla Contrada della Selva, cioè della singola sanzione: si tratta invece della certezza delle regole e del rapporto di fiducia e leale collaborazione tra Amministrazione e Contrade, autentico fondamento della giustizia paliesca e di tutto l’ordine del Palio.
Anche nell’ipotesi di avvenuta ratifica, va con forza ribadito che, nella fattispecie, l’Assessore delegato non ha ritenuto possibile formulare alcuna proposta (“non essendo possibile deliberare direttamente una proposta sanzionatoria”): questi sono fatti, non formalismi giuridici o strategie difensive attuate per sanare, forse, soltanto una delle molte illegittimità commesse. Se il procedimento sanzionatorio deve, per Regolamento, prendere le mosse dalla relazione dei Deputati della Festa, a cui viene allegata la relazione degli Ispettori della Pista; e se quest’ultima relazione non accerta che il fatto è stato commesso da un contradaiolo della Selva; e se l’Assessore delegato non ha ritenuto, di conseguenza, di poter proporre una sanzione nei confronti della Contrada, può allora farlo il Sindaco di sua iniziativa, violando il Regolamento? Tanto più in mancanza di alcun nuovo, serio, elemento istruttorio in grado di giustificare un così repentino cambiamento: dall’“impossibilità” alla “possibilità” della proposta sanzionatoria. Siamo di fronte ad un evidente difetto d’istruttoria e ad una insanabile contraddittorietà endoprocedimentale, ossia tra atti, rispettivamente, dell’Assessore delegato e del Sindaco: nell’uno non si ravvisano elementi idonei a formulare la proposta di sanzione; nell’altro si propone, invece, convintamente – ma a quadro istruttorio invariato –, di sanzionare la Contrada della Selva. Una insanabile diversità di vedute, tra Sindaco e Assessore appartenenti alla medesima Giunta, cui si tenta di porre rimedio violando, sotto molteplici profili, il Regolamento, con una decisione del tutto eccentrica presa a conclusione di una istruttoria a dir poco confusa che dà vita ad un campionario di illegittimità.
Sia ben chiaro: il fatto (lancio in pista della bottiglia) sussiste ed a commetterlo è stato un contradaiolo della Contrada della Selva: un contradaiolo semplice, né dirigente né monturato della Contrada, che si trovava nel palco di Palazzo Berlinghieri riservato ai Consiglieri comunali. La Contrada della Selva non intende trincerarsi dietro formalismi (del tipo, il fatto non è attribuito a Forzoni nella relazione degli Ispettori della Pista); con altrettanta convinzione, però, la Contrada della Selva ritiene che la certezza del diritto e la fiducia tra Amministrazione comunale e Contrade costituiscano principii fondanti la giustizia paliesca e l’intero ordine del Palio. Principii e valori che non possono essere violati proprio nell’ultima decisione adottata nel vigore di questo Regolamento: comunque, un precedente che in futuro qualcuno potrà utilizzare per assumere decisioni abnormi e magari, nuovamente, in contrasto col Regolamento.

4. Sulla sproporzione della sanzione della deplorazione
I rilevati vizi del procedimento hanno portata assorbente e dovrebbero indurre la Giunta comunale ad archiviare il procedimento sanzionatorio per improcedibilità. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Giunta comunale ritenga che il Regolamento per il Palio sia stato nel caso di specie rispettato, si osserva come i precedenti richiamati nella proposta di sanzione (e, prima, nel provvedimento dell’Assessore delegato), oltre a costituire ipotesi di violazioni del Regolamento – da stigmatizzare piuttosto che da citare come precedenti (per giustificare ancor più gravi violazioni regolamentari) –, non appaiono in ogni caso pertinenti, per varie ragioni.
In primo luogo, a livello procedurale, va sottolineato che tali precedenti si sono formati quando il Regolamento contemplava ancora la possibilità di presentare ricorso, dinanzi al Consiglio comunale, avverso le sanzioni irrogate dalla Giunta (art. 98 del Regolamento al tempo vigente); al tempo, inoltre, il Regolamento non prevedeva alcun termine perentorio per l’esercizio della potestà sanzionatoria; inoltre, la sanzione della censura veniva inflitta su autonoma iniziativa del Sindaco e, contro di essa, non era ammissibile alcun tipo di reclamo (cfr., ancora, art. 98 del Regolamento al tempo vigente). La disciplina al tempo vigente differiva, dunque, in modo consistente da quella in vigore. Ciò produceva: una (allora ma non oggi) legittima dilatazione dei tempi del procedimento sanzionatorio (la delibera della Giunta di applicazione della sanzione non sempre – anche se molto spesso, va detto – interveniva entro il 30 novembre); una più intensa dialettica, a seguito di eventuali ricorsi contro le sanzioni irrogate, tra Giunta, Consiglio comunale e Sindaco, come nel precedente relativo alla Nobil Contrada del Bruco (1986), in cui il Sindaco, una volta accolti dal Consiglio comunale i ricorsi di altre tre Contrade, riteneva di revocare la deplorazione nei confronti della Nobil Contrada del Bruco, unica a non aver proposto ricorso; ma, soprattutto, il previgente Regolamento attribuiva, come detto, un potere d’iniziativa al Sindaco con riferimento alla sanzione della censura, quale emerge dal precedente relativo alla Contrada della Pantera (1981), allorché l’allora Sindaco ribaltava la decisione adottata, a seguito di ricorso, dal Consiglio Comunale che aveva annullato la deplorazione inflitta nei confronti della Contrada della Pantera. In definitiva, i precedenti richiamati dall’Amministrazione comunale – specialmente quello relativo alla Contrada della Pantera – appaiono assai poco pertinenti, anche sotto il profilo procedurale.
Addirittura inspiegabile appare il riferimento, fatto dalla Giunta comunale nell’atto del 29 novembre 2019, alla delibera adottata dalla Giunta comunale il 21 febbraio 1978 ed alla relativa ordinanza del Sindaco del 4 marzo 1978. In primo luogo, perché tale preteso precedente riguarda una sanzione inflitta nei confronti di un fantino e non di una Contrada, e quindi adottata seguendo un procedimento differente e, come noto, da sempre regolato da disposizioni regolamentari parzialmente diverse. In secondo luogo, perché, all’epoca, il procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento differiva vistosamente dall’attuale. Ma, soprattutto, non è dato comprendere dove si voglia arrivare, evocando questo “precedente”, in cui – si rammenta – la Giunta (dopo aver revocato la propria deliberazione con la quale “Canapino” era stato squalificato per un Palio) rimetteva all’allora Sindaco “ogni ulteriore valutazione dei fatti ai fini di un eventuale provvedimento di sua competenza”; forse a sostenere che il Sindaco, non soltanto, da oggi in poi, può adottare la proposta di sanzione (ex Regolamento, però, di competenza dell’Assessore delegato), ma anche sovvertire la decisione finale della Giunta, a patto che sia la stessa Giunta a conferirGli un mandato in tal senso. Ci sia consentito: se questa è l’idea sottostante il ragionamento, sarebbe stato allora più semplice, in occasione della recente approvazione del nuovo Regolamento, proporre che l’intero procedimento sanzionatorio ricadesse direttamente sulle spalle del Sindaco. Invece si assiste – increduli – ad un Assessore delegato che demanda alla Giunta, che demanda al Sindaco, che propone la sanzione (in veste di Assessore delegato), che la Giunta, infine, è chiamata ad infliggere.
Tanto premesso, alla luce dei risalenti precedenti richiamati dall’Amministrazione comunale e da altro precedente molto più recente (Contrada della Chiocciola, Palio straordinario 2018) esaminato proprio da Codesta Amministrazione, emerge una evidente sproporzione della deplorazione proposta nei confronti della Contrada della Selva rispetto alla gravità della condotta tenuta dal proprio contradaiolo semplice, Maurizio Forzoni, nonché una disparità di trattamento, nella misura in cui si propone di punire, con la stessa sanzione della deplorazione, una condotta meno grave rispetto a quelle altrove poste in essere.
Basti considerare che il precedente relativo alla Contrada della Pantera (luglio 1981) riguardava “il comportamento”, punito con la deplorazione, “di un componente la Comparsa che, subito dopo la carriera del Palio, colpiva – nel Campo – con un pugno, un figurante della Nobil Contrada dell’Aquila cagionandogli gravi lesioni al naso”. Si rammenti che l’episodio non avvenne nel corso di un fronteggiamento, ma mentre il figurante aquilino correva a festeggiare la vittoria.
Il precedente dell’agosto 1986, relativo alla Nobil Contrada del Bruco, riguardava invece la condotta tenuta da una pluralità di contradaioli, tra i quali il Barberesco (“che, peraltro, era stato sostituito nelle sue funzioni per indisposizione come risulta da apposita certificazione medica”), spintasi fino alla “rottura del cordone di separazione approntato dai Vigili Urbani”, alcuni dei quali “venivano colpiti da appartenenti a codesta Contrada e dovevano ricorrere alle cure mediche, con referto ospedaliero”. E tale precedente appare ancor meno pertinente ove si consideri che il procedimento avverso la Nobil Contrada del Bruco si concluse con la revoca della sanzione comminata, pur in assenza di ricorso da parte della Contrada, con una forzatura del Regolamento allora vigente ispirata all’universale principio del favor rei ed a ritenute ragioni di equità con il trattamento riservato per quel Palio alle tre Contrade che videro accolti i rispettivi ricorsi: principio del favor rei che, nel caso che oggi ci occupa, appare invece decisamente negletto; e ragioni di equità che, per il Palio del 16 agosto 2019, appaiono del tutto accantonate, ove si faccia un raffronto con il provvedimento di non luogo a procedere nei confronti della Contrada della Torre (ordinanza dell’Assessore delegato n. 120 del 12 novembre 2019 - prot. 85911).
Venendo a tempi più recenti (Contrada della Chiocciola, ottobre 2018), la deplorazione è stata, anche qui, irrogata a fronte di un comportamento messo in essere da un componente la Comparsa, quale quello di “sporgere la bandiera oltre la balaustra del palco delle Comparse” al passaggio del cavallo della Contrada della Tartuca; in questo caso, il monturato della Contrada della Chiocciola, pur non avendo “influito sul regolare svolgimento della corsa”, ha rischiato, col proprio comportamento, di “creare seri inconvenienti alla celebrazione del Palio” (cfr. ordinanza 148 del 2018, recante la proposta dell’Assessore delegato accolta con delibera della Giunta n. 476 del 2018).
Ebbene, la condotta contestata al contradaiolo semplice della Selva, Maurizio Forzoni, differisce profondamente, per gravità, da quelle – inizialmente sanzionate con la deplorazione – oggetto dei precedenti richiamati dal Comune e da quella relativa alla recentissima deplorazione inflitta alla Contrada della Chiocciola. Ed invero, la condotta di Forzoni – un contradaiolo semplice, né dirigente né monturato, privo di alcun incarico da parte della Contrada, che si trovava nel palco di Palazzo Berlinghieri non dopo aver acquistato il relativo biglietto, né per esservi stato mandato dal sottoscritto Priore né per esservi stato mandato dal Capitano della Selva, ma perché detto palco è riservato ai Consiglieri comunali –, da un lato, non ha certamente recato turbativa all’ordine pubblico né, tantomeno, è sfociata in aggressioni ad altri contradaioli o nei confronti delle Forze dell’Ordine; dall’altro, non ha neppure potenzialmente influito sul regolare svolgimento della corsa. Come si evince dalla allegata documentazione fotografica, la bottiglietta di acqua è stata, infatti, lanciata in pista da Forzoni all’altezza del palco di Palazzo Berlinghieri riservato ai Consiglieri comunali quando il cavallo della Nobil Contrada del Bruco (in quel momento in testa alla carriera) non si trovava neppure all’altezza della Cappella.
Infine, si sottolinea che il comportamento dei dirigenti della Contrada della Selva, nella specie, è stato improntato a principii di rigore e trasparenza, avendo già in data 1° settembre 2019 adottato un motivato provvedimento interno nei confronti del contradaiolo Maurizio Forzoni, consistente nell'obbligo di assolvere all'apertura ed alla cura del museo della Contrada con cadenza almeno settimanale sino al 31 dicembre 2020. Eppure, il comportamento dei dirigenti della Contrada sembra non essere stato tenuto in alcun conto dal Sindaco ai sensi dell'art. 101, terzo comma (“L’Assessore delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada…”). Anzi, al contrario, il provvedimento interno pare essere stato interpretato, sia dall’Assessore delegato sia dal Sindaco, come una confessione autoaccusatoria da parte della Contrada della Selva; con ciò suggerendo, implicitamente, alle Contrade che dovessero in futuro trovarsi in situazioni analoghe, di negare oltre ogni evidenza l’appartenenza di propri contradaioli.
Sia detto per inciso che il rigore e la trasparenza dimostrate dalla Contrada della Selva nel sanzionare il proprio contradaiolo non sono state imitate, stando agli atti, da Codesta Amministrazione. Infatti, il Sindaco ha revocato a Maurizio Forzoni l’incarico relativo al progetto “CoheSIon” dopo aver “preso atto di” non meglio precisati “sopraggiunti motivi organizzativo-funzionali che non consentono al consigliere comunale incaricato di svolgere compiutamente le attività afferenti le funzioni conferite”. Mentre il Consiglio comunale si è limitato a prendere atto in maniera anòdina delle dimissioni rassegnate (tre giorni dopo la Carriera) da Maurizio Forzoni da componente la commissione di studio per la revisione del Regolamento per il Palio.
Riassumendo, la Contrada della Selva ha inteso punire il proprio contradaiolo semplice in maniera trasparente; il provvedimento interno adottato dalla Contrada è stato elencato da Codesta Amministrazione tra i motivi che l’hanno condotta a proporre (in maniera irrituale) una severa sanzione nei confronti della Contrada; Codesta Amministrazione non ha punito con altrettanta severità e, soprattutto, con altrettanta trasparenza il Consigliere comunale che ha compiuto il gesto incriminato mentre assisteva al Palio dai posti in palco riservati ai Consiglieri medesimi. Si è dunque creato un corto circuito dal quale rischia di uscire seriamente penalizzata esclusivamente la Contrada della Selva, ove la irrituale proposta sanzionatoria venisse confermata.

5. Per gli illustrati motivi, si chiede che la Giunta comunale archivi il procedimento sanzionatorio per improcedibilità; nella denegata ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenga di ravvisare i gravi vizi inficianti l’intera procedura, si chiede che la sanzione applicata, in luogo della deplorazione, sia quella, più lieve, della censura.
In ogni caso, si chiede a Codesta Giunta comunale di valutare il più ampio impatto della propria decisione sulla certezza delle regole della giustizia paliesca e sul fondamentale rapporto di fiducia e leale collaborazione tra Amministrazione comunale e Contrade".

Dalle stanze della Contrada
Siena, li 9 dicembre 2019

Il Priore
Stefano Marini

 

Fonte: www.contradadellaselva.it 



Betti editrice
Osteria Permalico
Cena con il Siena Fc
24 aprile 2024 Bruco

Cena con il Siena Fc


I prossimi appuntamenti
22 aprile 2024 Giraffa

I prossimi appuntamenti


Gita a San Quirico d'Orcia
18 aprile 2024 Leocorno

Gita a San Quirico d'Orcia


Assemblea Generale
17 aprile 2024 Istrice

Assemblea Generale


Assemblea Generale
16 aprile 2024 Torre

Assemblea Generale


Assemblea Generale
14 aprile 2024 Onda

Assemblea Generale


Premio di Studio Sabina Nannini
14 aprile 2024 Chiocciola

Premio di Studio Sabina Nannini


Corsi per alfieri e tamburini
12 aprile 2024 Pantera

Corsi per alfieri e tamburini


Assemblea Generale
09 aprile 2024 Aquila

Assemblea Generale


Oltre immobiliare
Bar al Solito Posto
Associazione Punto di Vista
WelcHome
Marco Grandi
Spoonriver
Il Palio.org
Palio.be
Toscana Free
Ricordi di Palio
Il Palio Siena
OKSiena