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“Nell’ordinanza si dispone “a tutte le attività di commercio in sede fissa e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in Piazza del Campo”
Il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi, mercoledì 10 luglio, un’ordinanza relativa alle disposizioni in materia di attività commerciali e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il Palio del 16 agosto 2024.
Nell’ordinanza si dispone “a tutte le attività di commercio in sede fissa e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in Piazza del Campo, nelle vie, nei vicoli di accesso alla stessa e nella Via del Porrione (nel tratto compreso tra Piazza del Campo e le Logge del Papa), di non occupare il suolo pubblico con arredi di qualsiasi natura nella giornata della posa del tufo, prima della totale uscita dei mezzi dalla Piazza e comunque prima del termine dei lavori. Nei giorni delle prove e della corsa del Palio, nei luoghi di cui sopra, le occupazioni esistenti nella via dovranno essere rimosse allo scoppio del primo mortaretto di preavviso e non potranno essere successivamente effettuate prima che siano trascorsi trenta minuti dallo scoppio del mortaretto che indica il termine della corsa e comunque dopo il completo deflusso degli spettatori dalla Piazza, consentendo in tal modo anche il passaggio eventuale di mezzi di soccorso”. Per la Tratta nell’atto si legge “che le occupazioni esistenti in Via del Porrione (nel tratto compreso tra Piazza del Campo e le Logge del Papa) siano interamente rimosse allo scoppio del mortaretto che annuncia lo sgombero della pista”. Inoltre “a tutte le attività di commercio in sede fissa e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nella Piazza del Campo e in Via del Porrione (nel tratto compreso tra Piazza del Campo e le Logge del Papa), in caso di pioggia, dal giorno della posa del tufo sulla Piazza fino al termine delle celebrazioni paliesche, di non occupare la pista con tavoli, tende e/o altri arredi. Potranno essere comunicate specifiche disposizioni al fine di garantire la tutela della pista”. Il documento “ordina altresì di non occupare la pista con tavoli e arredi vari al momento dell'innaffiatura quotidiana del tufo e comunque fino alla rimozione dei divieti. E' sempre vietato coprire la pista con teli, cartoni o coperture di qualsiasi tipo e materiale. In caso di pioggia è fatto obbligo di provvedere con solerzia alla rimozione di ombrelloni ed altre strutture posizionate temporaneamente sulla pista; a tutte le attività di commercio in sede fissa e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in Piazza del Campo e nelle vie di accesso alla stessa, nei giorni delle prove sia del mattino che del pomeriggio, di non occupare il suolo pubblico con arredi di qualsiasi natura, dopo lo scoppio del primo mortaretto di preavviso per l'effettuazione della prova fino a che non siano trascorsi trenta minuti dalla scoppio del mortaretto che indica il termine della prova stessa, e comunque dopo il deflusso degli spettatori dalla Piazza, consentendo in tal modo anche il passaggio eventuale dei mezzi di soccorso”.
L’ordinanza dispone poi che “la chiusura, in occasione dell’effettuazione delle prove pomeridiane, delle attività di commercio in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nella Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa, poste all’interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura della Piazza, dall’inizio delle operazioni di sgombero della Pista fino al trascorrere di trenta minuti dalla conclusione della Prova e comunque fino al completo deflusso degli spettatori dalla Piazza”.
L’atto firmato dal Sindaco indica poi “in Via Rinaldini, in occasione delle prove serali, il protrarsi della chiusura delle attività di commercio in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fino a trenta minuti dalla conclusione della prova e comunque fino al completo deflusso degli spettatori dalla Piazza; in Via del Porrione (nel tratto compreso tra Piazza del Campo e le Logge del Papa), il giorno 15 agosto 2024 dalle ore 18:30 e fino a trenta minuti dalla conclusione della prova e comunque fino al completo deflusso degli spettatori dalla Piazza, la chiusura di tutte le attività di commercio in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti fra la delimitazione lignea ubicata nella via e l'ingresso della Piazza del Campo. In particolare si specifica che eventuali cancelli riconducibili alle attività ivi presenti dovranno essere anch'essi chiusi”.
“Il giorno della corsa del Palio del 16 agosto 2024 - si legge come disposizione nell’ordinanza - la rimozione dal suolo pubblico di arredi di qualsiasi natura (tavoli e arredi di qualsiasi genere) e la chiusura delle attività di commercio in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nella Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa, posti all'interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura della Piazza, dalle ore 13,30 fino al trascorrere di trenta minuti dalla conclusione della corsa del Palio e, comunque, dopo il deflusso degli spettatori dalla Piazza, consentendo in tal modo anche il passaggio eventuale dei mezzi di soccorso; in via del Porrione (nel tratto compreso tra Piazza del Campo e le Logge del Papa) e in Via Rinaldini, il giorno della corsa del Palio, di consentire l'apertura delle attività di commercio in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino all'inizio delle operazioni di sgombero della Piazza;
per le prove regolamentate, per la tratta, per le prove e per la corsa del Palio, alle attività che insistono nella Piazza e nelle vie e vicoli afferenti alla stessa, comprese quelle poste all'interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura, di non vendere e/o cedere, anche per asporto, bibite e/o bevande in contenitori di vetro o metallici. Ogni altro contenitore dovrà essere privo di tappo e non contenere sostanze congelate”.
“Nei confronti dei trasgressori – conclude il documento - verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative: da sessanta a trecentodieci europer la cessione e/o la vendita di bibite e bevande anche per asporto contenute in bottiglie di vetro o in contenitori metallici nonché in contenitori non privi di tappo o contenenti sostanze congelate; da duecentocinquantotto a duemila euro per la violazione di tutte le altre disposizioni della presente ordinanza, salvo diversa maggiore sanzione prevista da diverse disposizioni normative, per tutta la durata delle celebrazioni paliesche; Qualora la carriera del 16 agosto fosse rinviata, indipendentemente dalle cause, tutte le norme stabilite in materia resteranno in vigore fino alla conclusione della manifestazione, così come quelle disposte per i giorni successivi necessarie al ripristino dello stato dei luoghi antecedente al Palio del 16 agosto”.